31/01/2012

Imposta di Bollo dal 2012 sui Prodotti (Titoli) Finanziari

 

Imposta di Bollo dal 2012 sui Prodotti (Titoli) Finanziari



La manovra finanziaria di fine 2011 del governo Monti, altrimenti conosciuta come 'salva Italia' (o 'svaligia Italia', secondo i punti di vista), varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente convertita in legge, con modifiche, mediante la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, ha tra l'altro sancito una sostanziale modifica dell'imposta di bollo gravante sui prodotti (titoli) finanziari in cui i cittadini abbiano investito i propri risparmi.

Con la manovra Monti, dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo sui titoli finanziari è diventata pari all'1 per mille (0,1%), su base annuale, del loro valore di mercato alla data del rendiconto periodicamente inviato dagli intermediari finanziari (banche, SIM) ai loro clienti. Nell'eventuale mancanza di un valore di mercato, viene considerato il valore nominale o di rimborso.

A decorrere dal 2013, l'aliquota dell'imposta di bollo salirà all'1,5 per mille (0,15%).

L'importo minimo dell'imposta di bollo titoli da pagare su base annuale per ogni comunicazione è di € 34,20 e quello massimo di € 1.200. Quest'ultimo tetto è però valido solo per il 2012: dal 2013, non vi sarà più un limite massimo dell'imposta di bollo titoli da pagare.

Oltreché su prodotti finanziari quali azioni, ETF ed obbligazioni, l'imposta di bollo Monti si applica anche ai prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito titoli, come ad esempio le polizze assicurative vita, i fondi comuni e le gestioni patrimoniali. Sono esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Sono esclusi dall'imposta i fondi pensione e i fondi sanitari.

Per conti correnti bancari e postali e per i libretti di risparmio anche postali, ossia sugli estratti conto e rendiconti periodici ad essi relativi, non vale l'imposta di bollo proporzionale sopra descritta. Per essi, vi è un'imposta di bollo fissa di importo, su base annuale, di € 34,20. Tuttavia, se la giacenza media annuale di un tale rapporto risulta non superiore a € 5.000, allora si è esentati dal pagamento del bollo, a patto di essere persona fisica. Se invece il cliente dell'intermediario finanziario è soggetto diverso da persona fisica, allora si ha un’imposta di bollo fissa pari, su base annuale, a 100 euro.

I conti deposito bancari non dovrebbero essere soggetti all'aliquota proporzionale, ma venire assimilati ai conti correnti. Però, forse sarà necessaria una circolare ministeriale esplicativa per dissipare ogni dubbio in merito.

 

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